Sospesa la ritenuta di acconto per professionisti e agenti di commercio


 



Il sostituto puo' non operare la ritenuta per i compensi corrisposti dal 17 marzo al 31 marzo 2020 - scarica gratis la dichiarazione da rilasciare al sostituto

Il decreto Cura Italia ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta che corrispondono compensi a professionisti o provvigioni ad agenti di commercio di non operare la ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 25 e 25 bis del DPR 600/1973 per i pagamenti eseguiti dal 17 marzo al 31 marzo 2020.
Si tratta di una sospensione,  perchè la ritenuta andrà comunque versata dal professionista o agente entro il 1 giugno 2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (1 giugno perchè il 31 maggio è domenica), senza applicazione di sanzioni e interessi.
Condizione per detta sospensione è:
  • la residenza il Italia
  • l'aver conseguito ricavi o percepito compensi nel 2019 inferiori a 400.000 euro
  • non aver sostenuto nel mese di febbraio 2020 compensi per stipendi dipendenti o assimilati
  • il rilascio al committente/sostituto di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.
Non si conoscono ancora i codici tributo che verranno utilizzati per il versamento della ritenuta che potrebbe anche essere il solito 1040 o 1038.
Si consiglia di indicare in fattura la dicitura:
"Non si applica la ritenuta operata dal 17 marzo al 31 marzo 2020 ai sensi dell'art. 62 c.7 D.L. 18 del 17/3/2020"

Commenti