Fondo Artigiani: sospensione contributiva e nuove istruzioni per la CIG

Fondo Artigiani: sospensione contributiva e nuove istruzioni per la CIG

Sospensione contributiva e istruzioni aggiornate per le domande al Fondo di solidarietà dell'artigianato - FSBA - che da l'ok all'accesso con regolarizzazione dal 1.1.2021.
 

E' stata comunicata la decisione del  Consiglio Direttivo FSBA del giorno 16 aprile 2020, che con riferimento  alle prossime scadenze di versamento relative alla contribuzione a favore di FSBA,  tenuto conto  delle determinazioni finora assunte e/o che verranno successivamente assunte dal Governo,  in materia di versamenti fiscali e previdenziali (Decreto Legge 23/2020 del 9 aprile 2020) a fronte della Emergenza Covid 19, ha deliberato  che la contribuzione dovuta ad FSBA, da versare attraverso il modello F24, codice EBNA,  segue quanto disposto in termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi  dal Governo, anche per quanto riguarda tempi e modalità del successivo recupero.

Per  quanto riguarda gli ammortizzatori sociali per  i dipendenti delle aziende artigiane  temporaneamente sospesi dal lavoro a causa degli effetti dell’emergenza Covid 19 il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato ha deliberato un piano speciale in base a quanto stabilito dal Decreto Cura Italia in materia di cassa integrazione in deroga . E' stata infatti  aggiornata la regolamentazione del sostegno al reddito che permette l’accesso all’assegno ordinario  introducendo la causale riferita all’emergenza COVID–19. 

Si ricorda che anche i datori di lavoro artigiani non in regola con la contribuzione potranno chiedere la prestazione COVID-19, procedendo con l’iscrizione a FSBA e con la regolarizzazione  contributiva  mediante la rateizzazione dell’importo dovuto,  a partire dalla ripresa del versamento dei contributi.

Alleghiamo in fondo all'articolo il documento di istruzioni per l'accesso alle prestazioni del Fondo aggiornato  al 15 aprile 2020 .

Intanto  il decreto interministeriale Lavoro - Economia del 2 aprile ha  attribuito al Fondo  FSBA 60 milioni mentre  sono stati destinati 20 milioni a Formatemp, il fondo per i lavoratori somministrati. La ripartizione delle risorse è avvenuta in base al numero di lavoratori iscritti.

Il decreto legge 18/2020  prevede che i Fondi debbano gestire sia le risorse erogate dallo Stato che eventuali risorse proprie , monitorando le prestazioni anche «in via prospettica»,  tenendo conto del proprio equilibrio finanziario . Si  profilava uno scontro in tema di requisiti di accesso in quanto  l’Inps – nella circolare 47/2020 – ha precisato che per l’accesso all’assegno «non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo e l’unico requisito rilevante è l’ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro».  Invece il  Fondo  aveva  precisato che l’iscrizione e la contribuzione  sono obbligatorie per legge e  che per accedere al fondo è necessario presentare contestualmente la domanda e versare  36 mesi  di contributi per i propri dipendenti.

E' stato comunque sospeso il requisito di sei mesi di regolarità contributiva per le aziende neocostituite, «purché già attive alla data del relativo provvedimento».

Nell'aggiornamento del 7 aprile era già stato  specificato che possono presentare domanda le aziende prive di regolarità contributiva e che il versamento è dovuto a partire da gennaio 2021 anche in forma rateizzata.  L’impresa è invitata a comunicare attraverso la procedura informatica se  procederà alla regolarizzazione contributiva in un unico versamento oppure in  modalità rateizzata.

Le richieste di prestazioni  per emergenza COVID-19   possono essere presentate fino al 31 maggio 2020  secondo le modalità  telematiche stabilite da FSBA. Tali domande possono riguardare sia la prosecuzione delle prestazioni in corso dal 23 febbraio , sia le prestazioni relative ai periodi di sospensione nel limite delle 9 settimane previste dal decreto.

In particolare nelle istruzioni viene precisato che :

Le domande di assegno ordinario già in essere, devono essere completate prima di attivare domande covid-19.
le  domande di assegno di solidarietà già in essere, possono essere interrotte per accedere alla domanda covid-19, mediante richiesta all’ente bilaterale competente per territorio. ( Inviare all’Ente Bilaterale Regionale la data di fine dell’Accordo di Solidarietà
Il sistema consente la presentazione delle domande relative al periodo dal 23 -2 al 24-4 2020 , fino al 31 maggio 2020
Tutte le procedure, l’iscrizione, le domande relative alle prestazioni, gli adempimenti formali, dovranno essere effettuati mediante la piattaforma informatica FSBA.
Ricordiamo che sul sito del Fondo sono disponibili anche:

Modello per inserimento anticipato Azienda/Lavoratori sulla piattaforma SINA
Dichiarazione di ripresa dell'attività produttiva
Delega
Informazioni e chiarimenti  possono essere richiesti via email all'indirizzo :  info@fondofsba.it

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