Coronavirus: ecco le misure adottate per la zona arancione e per tutta Italia







Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'08.03.2020 n. 59 il nuovo dpcm dell'08.03.2020 firmato da Conte che contiene misure più stringenti per contenere la diffusione del coronavirus in Lombardia e in altre 14 province (la c.d. zona arancione) dove i contagi continuano ad aumentare, oltre ad una serie di disposizioni valide su tutto il territorio nazionale.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Con l'entrata in vigore del Dpcm del 8 marzo 2020cessano la loro efficacia:
  • Dpcm 4 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020)
  • Dpcm 1 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020)
Oltre alla Lombardia, sono 14 ora le province interessate dalle misure più rigorose per frenare i contagi (c.d. zona arancione):
  1. Modena,
  2. Parma,
  3. Piacenza,
  4. Reggio nell'Emilia,
  5. Rimini,
  6. Pesaro e Urbino,
  7. Alessandria,
  8. Asti,
  9. Novara,
  10. Verbano-Cusio-Ossola,
  11. Vercelli,
  12. Padova,
  13. Treviso,
  14. Venezia.

In sintesi le misure adottate

Misure valide per i territori della c.d. zona arancione     
  • Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui sopra, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena.
  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
  • Fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, nel periodo di efficacia del presente decreto.
  • Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
  • Scuole chiuse fino al 3 aprile.
  • Sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'.
  • Consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione.
  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Misure valide per l'intero territorio nazionale
  • Sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;
  • Sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • Sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
  • Scuole chiuse fino al 15 marzo;
  • Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
  • Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie
Ricordiamo che il 2 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53, il Decreto Legge del 02.03.2020 n. 9 contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da coronavirus o COVID-19.
Con questo provvedimento, si completa la sospensione di tutti i tributi della zona rossa, potenziando gli strumenti della cassa integrazione e sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e non della zona più colpita, si dà un sostegno al settore turismo con la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali delle imprese, agevolando l'accesso al fondo di garanzia per le piccole imprese, concedendo risorse per l'export e altre misure dettagliate.
Nello stesso decreto il Governo ha riscritto il calendario fiscale per gestire al meglio l’emergenza Coronavirus, prorogando alcune scadenze su scala nazionale, tra queste segnaliamo:
  • la trasmissione della Certificazione unica 2020 slitta al 31 marzo 2020;
  • la trasmissione dei dati degli oneri detraibili o deducibili per la predisposizione della dichiarazione precompilata rinviata al 31 marzo 2020;
  • regime già dal 2020, le nuove scadenze stabilite dall’articolo 16-bis del decreto fiscale 124/2019, ovvero, i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno presentare la dichiarazione mod.730:
    • entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
    • entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
In allegato:
  • Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto legge del 02.03.2020 n. 9)
  • Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Dpcm 08.03.2020)
  • Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Decreto legge del 23.02.2020 n. 6)

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