Sospensioni e proroghe covid 19
Il decreto “Cura Italia” (1), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, dispone una serie di sospensioni dei termini di versamento di imposte e contributi e degli adempimenti fiscali dei contribuenti localizzati su tutto il territorio nazionale.
In particolare, il decreto prevede per tutti il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 16 marzo e dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio (compresa la presentazione della dichiarazione annale IVA, prevista per il 30 aprile 2020).
Per alcune categorie economiche, particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, è prevista la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza fino al 30 aprile.
La stessa sospensione dei versamenti (IVA in scadenza a marzo, ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e per contributi) opera anche per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro realizzati nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo.
Infine, per i compensi professionali e le provvigioni pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, è prevista per i lavoratori autonomi, agenti e procacciatori d’affari la possibilità di richiedere al sostituto di imposta che provvede al pagamento la non applicazione delle ritenute d’acconto, previste rispettivamente dagli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.
Il Decreto è entrato in vigore il 17 marzo 2020.
Categorie a rischio
La sospensione, oltre che per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, di cui all’art. 8 del Decreto n. 9/2020, opera nei confronti dei seguenti contribuenti:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali previste dalla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10, del DLgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla Legge n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di, cui all'articolo 7 della Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del DLgs. n. 117/2017.
Soggetti stabiliti nei Comuni della c.d. “zona rossa”
Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli undici comuni dalla c.d. “zona rossa”2, restano ferme le disposizioni del Decreto del 24 febbraio 2020 e quindi:
- sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- i sostituti d’imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

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