Comunicazione vendite on line marketplace entro il 30 aprile 2020

Le piattaforme telematiche sono tenuti a comunicare i dati delle vendite all’AdE - entro il 30 aprile la scadenza del 1 trimestre 2020
 

Per tutto l’anno 2020 è disposta, con cadenza trimestrale, la trasmissione dei dati delle vendite con l’estero effettuate sui marketplace (Amazon, Ebay, Aliexpress, Eprice tra i più famosi, ma l'obbligo riguarda tutti anche i piu' piccoli) con importanti responsabilità in capo al gestore delle piattaforme in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati.

1) La normativa
2) Chi è interessato
3) Cosa comunicare
4) Scadenze e responsabilità
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La normativa
Con l’articolo 13 comma 1 del DL 34/2019 convertito con la Legge 58/2019 è stato introdotto i Italia un nuovo adempimento, a carico dei gestori dei marketplace e di qualsiasi altra tipologia di piattaforma digitale che “facilita” le vendite a distanza. Con il provvedimento n.660061 del 31 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate chiarifica l’ambito di applicazione e i profili tecnici dell’adempimento in questione.

La prima scadenza dell'obbligo risale al 31 ottobre 2019 e l'ultima sarà il 31 gennaio 2021, l'obbligo infatti è stato introdotto solo per il 2019 e 2020.

Chi è interessato
Obbligato ad effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è il soggetto, residente o non residente in Italia, che gestisce il marketplace o qualsiasi altra tipologia di piattaforma digitale che facilita le vendite a distanza tra soggetti terzi. Quindi sono esclusi dall’adempimento coloro che effettuano vendite on line per proprio conto. Tra i marketplace più famosi ricordiamo Amazon, Ebay, Aliexpress, Eprice, ma la comunicazione interessa anche le piccole piattaforme di nicchia.

Per individuare chiaramente i soggetti che sono obbligati all’adempimento bisogna concentrarsi sul concetto di “facilitazione” delle vendite on line. Una piattaforma elettronica, in qualunque modo denominata o strutturata, che permette a un venditore terzo di vendere i propri prodotti ad un acquirente terzo attraverso la propria struttura tecnologia, “facilita” tali vendite a distanza quando partecipa  attivamente (direttamente o indirettamente) a:

- la determinazione delle condizioni di vendita;

- la riscossione del pagamento;

- l’ordinazione o la consegna dei beni.

La piattaforma digitale non facilita una vendita quando effettua solo una tra le seguenti operazioni:

- il trattamento dei pagamenti relativo alla cessione dei beni;

- la catalogazione e la pubblicità dei beni;

- il re-indirizzamento degli acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita i beni.

Quindi, per ricapitolare, sono soggetti a questo adempimento i classici marketplace, mentre non sono soggetti le piattaforme di pagamento, i siti di annunci e gli aggregatori, gli ecommerce che effettuano vendita diretta, quando rispettano le condizioni indicate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Sono soggetti a questo adempimento anche le piattaforme estere non residenti, se facilitano le vendite in Italia: in questi casi i gestori di tali piattaforme dovranno provvedere all’identificazione diretta in Italia oppure a nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Cosa comunicare
Sono oggetto di comunicazione le vendite concluse attraverso le piattaforme interessate, come sopra individuate. Ma non tutte le vendite, soltanto:

- le cessioni di beni all’interno dell’Unione europea;

- le cessioni di beni importati da paesi extra europei.

Per ciascun venditore dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate: denominazione, dati anagrafici completi di domicilio e residenza, codice identificativo fiscale (se esiste), indirizzo di posta elettronica, numero totale delle unità vendute in Italia, prezzo medio di vendita o l’ammontare totale dei prezzi di vendita (in euro).

La trasmissione di queste informazioni dovrà essere effettuata tramite Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario abilitato, ma l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto un software specifico per questo invio, bensì ha soltanto pubblicato le specifiche tecniche dei record (divisi in 4 tipologie al cui interno confluiscono dati diversi, denominati A B C Z) in base ai quali poter predisporre il file da trasmettere attraverso i canali telematici. Se questo può non essere un problema per i grossi operatori, il fatto di dover predisporre un software per questo adempimento o di doverlo acquistare, può rappresentare, per le strutture più piccole (non è stata prevista alcuna esenzione in base al volume d’affari), possibilmente delle start-up, un aggravio economico.

Scadenze e responsabilità
La trasmissione della comunicazione in oggetto deve essere effettuata trimestralmente, entro il termine del mese successivo a ciascun trimestre. Tale adempimento è, al momento obbligatorio, solo per l’anno 2020, per cui l’ultima trasmissione è prevista il 31 gennaio 2021.

Molto importante il fatto che il comma 3 dell’articolo 13 del DL 34/2019 come approfondito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui sopra, prevede espressamente che in caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati, i i soggetti passivi (i gestori delle piattaforme digitali) sono considerati debitori di imposta per le vendite a distanza, con la possibilità di escludere lo stato di debitore di imposta solo se è possibile dimostrare che:

- l’imposta è stata effettivamente versata dal fornitore, in caso di mancata trasmissione;

- sono state adottate tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati, in caso di trasmissione incompleta.

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