Decreto Liquidità 2020: chiarimenti sui farmaci ad uso compassionevole
Decreto Liquidità 2020: chiarimenti sui farmaci ad uso compassionevole
Farmaci ad uso compassionevole, spettano la deduzione del costo e la detrazione IVA: a chiarirlo la Circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate
La circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, allegata a questo articolo, e diffusa dall’Agenzia delle entrate ha fornito tramite risposte alle FAQ, primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal decreto 23 dell’8 aprile 2020, tramite risposte ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata.
Come noto, mancando terapie efficaci destinate a contrastare l'epidemia da Covid 19, per i pazienti che ne sono affetti vengono somministrati farmaci ancora soggetti a sperimentazione e rientranti nei programmi chiamati ad "uso compassionevole". Perciò è di grande attualità l'argomento inerente il trattamento fiscale della cessione gratuita di tali farmaci disciplinato all’art 27 del Decreto Liquidità.
La circolare l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la presunzione di cessione di cui all’art 1 del DPR 441/97 non opera per le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole così come definiti dal Decreto del Ministro della Salute del 7 settembre 2017 ed effettuate nei confronti di soggetti indicati all’art 3.
Ricordando che i farmaci ad uso compassionevole ai sensi dell’art 3 del Decreto del Ministro della salute sono quelli:
prescritti dal medico per un singolo paziente NON trattato nell'ambito di studi clinici, per uso nominale o nell'ambito di programmi di uso terapeutico;
prescritti da più medici operanti in diversi centri o da gruppi collaborativi multicentrici;
prescritti dal medico o da gruppi collaborativi per pazienti che hanno partecipato a una sperimentazione clinica che ha dimostrato un profilo di tollerabilità, sicurezza ed efficacia tali da configurare un'indicazione di continuità terapeutica, anche a conclusione della sperimentazione clinica.
prescritti in caso di malattie rare e tumori rari, la richiesta di medicinali, per i quali sono disponibili solo studi clinici sperimentali di fase I, è presentata dal medico che dirige il centro clinico individuato dalla regione per il trattamento delle malattie rare o il centro clinico appartenente alla Rete nazionale dei tumori rari.
Ricapitolando:
vale la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei farmaci poi ceduti ad uso compassionevole anche in deroga ai principi generali
vale la deduzione del costo di acquisto sopportato per tali farmaci nel periodo di imposta in cui sono stati ceduti per uso compassionevole e vale la non imputabilità a reddito del valore normale dei stessi beni

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