Imposta di bollo: possibile posticipare il pagamento grazie al Decreto Liquidità

Imposta di bollo: possibile posticipare il pagamento grazie al Decreto Liquidità

Decreto liquidità 2020: posticipato il pagamento dell'imposta di bollo sotto i 250 euro. Ecco come funziona l'agevolazione
 

In data 6 aprile il Consiglio dei ministri ha diramato la bozza del Decreto Liquidità per il quale si attende in queste ora la pubblicazione del testo definitivo.

Diverse le misure previste ad integrazione di quelle già varate con il decreto Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020.

Tra queste sono stati previsti interventi alla liquidità delle imprese, interventi per i lavoratori e disposizioni in materia di proroga delle sospensioni delle scadenze fiscali e contributive gia previste nel precedente provvedimento.

In attesa del testo contenente le modalità di sicura attuazione delle norme vediamo in dettaglio un articolo che non dovrebbe subire variazioni alla luce della chiarezza già in esso riportata tanto nella bozza del decreto quanto nelle relazioni tecnica e illustrativa a commento della stessa. Si tratta dell’art 26 rubricato come segue “Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”

L’argomento delle e-fatture era stato appena trattato dalla Circolare n. 8/E del 3 aprile dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad uno specifico quesito volto a chiarire una norma del Decreto Cura Italia e per i dettagli si legga l’articolo “Fatture elettroniche 2020: nessuna sospensione da Coronavirus”

Ma la bozza del nuovo decreto al suddetto art. 26 disciplina la questione del pagamento dell’imposta di bollo quando questa non superi il valore di 250 euro. In particolare, si intende riparametrare le scadenze di versamento per il primo e il secondo trimestre dell’anno in base al loro ammontare inferiore o superiore ai 250 euro

Per le liquidazioni dell’imposta del terzo e quarto trimestre solare dell’anno restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti in ragione delle fatture elettroniche emesse in tali periodi ed assoggettate a bollo.

La norma del Decreto Liquidità interviene sostituendo il comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge 124 del 2019 il quale dispone a oggi, anch’esso con finalità di semplificazione e riduzione degli adempimenti in capo ai contribuenti, che nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di mille euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Con il decreto legge liquidità si prevede che, se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulti di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è di importo superiore, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

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