Reddito cittadinanza senza obblighi fino al 1 giugno
Reddito cittadinanza senza obblighi fino al 1 giugno
Ecco finalmente le istruzioni INPS sulla norma del Decreto Cura Italia: comunicazione di variazioni sospesa per i beneficiari di Reddito di cittadinanza e di inclusione
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L'articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cd Cura Italia ha previsto la sospensione degli adempimenti amministrativi verso INPS e INAIL per l'emergenza dovuta all'epidemia da Coronavirus. Tra gli obblighi oggetto di sospensione rientrano alcune comunicazioni obbligatorie connesse alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione.
Nel messaggio 1608 del 14 aprile (allegato qui sotto) INPS precisa le modalità applicative di questo intervento emergenziale .
Gli obblighi sospesi sono quelli relativi alla comunicazione all'istituto di :
variazioni nel nucleo familiare, ( di norma entro 60 giorni dall'evento mediante DSU aggiornata e nuova domanda , oppure entro 30 giorni con modello SR181 per familiari in stato detentivo o residenti in case di cura )
variazioni dell'attività lavorativa, da comunicare mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” entro 15 giorni dall'evento.
variazioni patrimoniali sia per beni mobili che immobili (come acquisti, donazioni, vincite) sempre di norma da comunicare mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” entro 15 giorni dall'evento .
Inoltre sono sospese, per i beneficiari di Reddito di inclusione:
le comunicazioni relative alla comunicazione entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa e del reddito annuo previsto derivante
la presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
Per tutti questi obblighi, se la variazione si verifica nel periodo 23 febbraio -1 giugno 2020, l'inizio della decorrenza dei termini viene spostato al 1 giugno 2020.
Nei casi in cui invece la variazione fosse ricaduta prima del 23 febbraio, alla data del 1 giugno 2020 i termini riprenderanno a decorrere.
Per le sole attività di lavoro autonomo avviate prima del 23 febbraio nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe .

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