Reddito cittadinanza senza obblighi fino al 1 giugno

Reddito cittadinanza senza obblighi fino al 1 giugno

Ecco finalmente le istruzioni INPS sulla norma del Decreto Cura Italia: comunicazione di variazioni sospesa per i beneficiari di Reddito di cittadinanza e di inclusione
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L'articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cd Cura Italia ha previsto la sospensione degli adempimenti amministrativi verso INPS e INAIL  per l'emergenza dovuta all'epidemia da Coronavirus. Tra gli obblighi oggetto di sospensione rientrano alcune comunicazioni obbligatorie  connesse alla fruizione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione.

Nel messaggio 1608 del 14 aprile (allegato qui sotto)  INPS precisa le modalità applicative di questo intervento emergenziale .

Gli obblighi sospesi sono  quelli relativi alla comunicazione all'istituto  di :

variazioni nel nucleo familiare,  ( di norma entro 60 giorni dall'evento  mediante  DSU aggiornata e nuova domanda , oppure entro 30 giorni con modello SR181 per familiari in stato detentivo o residenti in case di cura )
variazioni dell'attività lavorativa,   da comunicare mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” entro 15 giorni dall'evento. 
variazioni patrimoniali    sia per  beni mobili che immobili (come acquisti, donazioni, vincite) sempre di norma da comunicare mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” entro 15 giorni dall'evento .  
Inoltre sono sospese, per i beneficiari di Reddito di inclusione:

le comunicazioni relative alla comunicazione  entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa  e del reddito annuo previsto derivante 
la  presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
Per tutti questi obblighi, se la variazione si verifica   nel periodo 23 febbraio -1 giugno 2020, l'inizio della  decorrenza dei termini   viene spostato al 1 giugno 2020.

Nei casi  in cui  invece la variazione fosse ricaduta  prima del 23 febbraio, alla data del 1  giugno 2020  i termini riprenderanno a decorrere.

 Per le sole attività di lavoro autonomo  avviate prima del 23 febbraio nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe .

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