Credito di imposta 2020 per il riacquisto della prima casa

Credito di imposta 2020 per il riacquisto della prima casa

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Dichiarazione dei redditi 2020: ecco come funziona il credito di imposta per il riacquisto della prima casa
 

I contribuenti che fra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni, possono godere di un credito d'imposta.

Vediamo come funziona e dove indicarla nella dichiarazione dei redditi.

1) Come utilizzare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 2020?
2) Credito d'imposta prima casa: quando non spetta
3) Come si determina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa
4) Riacquisto prima casa: come indicarlo nella dichiarazione dei redditi 2020
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Come utilizzare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa 2020?
In generale, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa può essere utilizzato:

in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui e’ stato effettuato il riacquisto stesso;
in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).
Se il contribuente intende utilizzare il credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro deve manifestare tale volontà in atto. In tal caso l’atto d’acquisto dell’immobile deve contenere l‘espressa richiesta del beneficio e riportare gli elementi necessari per la determinazione del credito. In particolare deve:

indicare gli estremi dell‘atto di acquisto dell‘immobile sul quale era stata corrisposta l‘imposta di registro o l‘IVA in misura agevolata nonché l‘ammontare della stessa;
dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa
 produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto
indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.
Si precisa che il credito d’imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l’abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la “prima casa”), purché dimostrino che alla data di acquisto dell’immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. “prima casa”, e questa circostanza risulti nell’atto di acquisto dell’immobile per il quale il credito è concesso.

Segui gratuitamente il Dossier Dichiarazione 730/2020 per aggiornamenti, news e approfondimenti.

Credito d'imposta prima casa: quando non spetta
Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa non spetta:

quando il contribuente è decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al precedente acquisto;
se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa";
se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti "prima casa";
viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.
Come si determina il credito di imposta per il riacquisto della prima casa
L'importo del credito d'imposta è commisurato all'ammontare dell‘imposta di registro o dell‘IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore alla imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto; il credito, pertanto, ammonta al minore degli importi dei tributi applicati.

Con riferimento all'imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato, occorre ovviamente tenere conto non solo dell'imposta principale ma anche dell'eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore.

Per l'IVA occorre fare riferimento all‘imposta indicata nella fattura relativa all‘acquisto dell'immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti.

Nel caso in cui l'immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d‘imposta, deve essere considerata l‘IVA indicata in tutte le fatture emesse dall‘appaltatore per la realizzazione dell‘immobile (Circolare 01.03.2001 n. 19, risposta 1.4).
E’ stato precisato che la vendita di un garage pertinenziale acquisito con i benefici prima casa e il successivo riacquisto entro un anno dalla vendita di altro garage con agevolazioni prima casa non dà diritto al credito d’imposta (Risoluzione 01.02.2008 n. 30).

Riacquisto prima casa: come indicarlo nella dichiarazione dei redditi 2020
Nella dichiarazione dei redditi 730/2020 periodo d'imposta 2019, tale importo va indicato nel Rigo G1 - Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Attenzione, come si legge nelle istruzioni del modello, questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:

 per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Nel modello di dichiarazione RedditiPF 2020 invece l'importo va indicato nel Rigo CR7 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

730/2020 Rigo G1
RedditiPF 2020 Rigo CR7

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